{"id":13,"date":"2026-07-11T18:16:40","date_gmt":"2026-07-11T15:16:40","guid":{"rendered":"https:\/\/apostille.expert\/it\/convenzione-dellaia-del-1961\/"},"modified":"2026-07-11T18:16:40","modified_gmt":"2026-07-11T15:16:40","slug":"convenzione-dellaia-del-1961","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/apostille.expert\/it\/convenzione-dellaia-del-1961\/","title":{"rendered":"Convenzione dell&#8217;Aia del 1961"},"content":{"rendered":"<h2><strong>Testo della Convenzione dell&#8217;Aia sull&#8217;Apostille (traduzione)<\/strong><\/h2>\n<h4 style=\"letter-spacing: normal;\"><\/h4>\n<p>Si tratta della convenzione adottata nel 1961, che abolisce l&#8217;obbligo di legalizzazione dei documenti ufficiali stranieri per i paesi membri della Convenzione.<\/p>\n<p>L&#8217;elenco dei paesi membri della Convenzione dell&#8217;Aia \u00e8 in costante aggiornamento, include paesi di diversi continenti del pianeta e al 20 giugno 2022 conta 165 paesi. Alla Convenzione dell&#8217;Aia hanno aderito paesi di tutta Europa \u2013 occidentale e orientale.<\/p>\n<p>L&#8217;apostille \u00e8 stato introdotto nei paesi che hanno firmato la Convenzione sull&#8217;<a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C\">Apostille<\/a> del 1961 in date diverse. Ogni 3-4 anni, 2-3 paesi aderiscono alla convenzione.<\/p>\n<p>L&#8217;ultimo paese che ha aderito alla Convenzione \u00e8 il Pakistan (al 1\u00b0 luglio 2022).<\/p>\n<section>\n<blockquote><p>Secondo la Convenzione dell&#8217;Aia, l&#8217;apostille determina il grado di relativa certezza tra due paesi riguardo all&#8217;autenticit\u00e0 e all&#8217;accuratezza dei documenti tradotti.<\/p><\/blockquote>\n<\/section>\n<p><!-- widget-container --><\/p>\n<p>Va notato che si lavora costantemente sull&#8217;Apostille per migliorare la procedura, la sua trasparenza e l&#8217;informazione della popolazione dei paesi facenti parte della convenzione.<\/p>\n<p>In particolare, l&#8217;ultima riunione della Commissione speciale sull&#8217;applicazione pratica dell&#8217;Apostille si \u00e8 tenuta dal 5 all&#8217;8 ottobre 2021. Una delle questioni esaminate dalla commissione \u00e8 stato il formato degli apostilli multilingue.<\/p>\n<h2><strong>Testo della convenzione sull&#8217;Apostille<\/strong><\/h2>\n<p><b>CONVENZIONE CHE ABOLISCE L&#8217;OBBLIGO DI LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI STRANIERI<\/b><\/p>\n<p>(Conclusa il 5 ottobre 1961)<\/p>\n<p>Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderando abolire l&#8217;obbligo della legalizzazione diplomatica o consolare dei documenti ufficiali stranieri,<\/p>\n<p>Hanno deciso di concludere a tal fine una Convenzione e hanno concordato le seguenti disposizioni:<\/p>\n<p><b>Articolo 1<\/b><\/p>\n<p>La presente Convenzione si applica ai documenti ufficiali che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e devono essere presentati sul territorio di un altro Stato contraente.<\/p>\n<p>Ai fini della presente Convenzione, sono considerati documenti ufficiali:<\/p>\n<p>a) i documenti provenienti da un&#8217;autorit\u00e0 o da un funzionario connesso con i tribunali o le corti dello Stato, compresi quelli provenienti da un pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;<\/p>\n<p>b) i documenti amministrativi;<\/p>\n<p>c) i documenti notarili;d) certificati ufficiali apposti su documenti firmati da persone a titolo privato, quali certificati ufficiali di registrazione di un documento o del fatto della sua esistenza a una data determinata, nonch\u00e9 autenticazioni ufficiali e notarili delle firme.<\/p>\n<p>Tuttavia, la presente Convenzione non si applica:<\/p>\n<p>a) ai documenti redatti da agenti diplomatici o consolari;<\/p>\n<p>b) ai documenti dispositivi riguardanti direttamente operazioni commerciali o doganali.<\/p>\n<p><b>Articolo 2<\/b><\/p>\n<p>Ciascuno Stato contraente esonera dalla legalizzazione i documenti ai quali si applica la presente Convenzione e che devono essere presentati sul suo territorio. Ai fini della presente Convenzione, per legalizzazione si intende solo la formalit\u00e0 con cui gli agenti diplomatici o consolari del paese in cui il documento deve essere presentato attestano l&#8217;autenticit\u00e0 della firma, la qualit\u00e0 in cui ha agito la persona che ha firmato il documento e, se del caso, l&#8217;identit\u00e0 del sigillo o del timbro di cui \u00e8 munito.<\/p>\n<p><b>Articolo 3<\/b><\/p>\n<p>L&#8217;unica formalit\u00e0 che pu\u00f2 essere richiesta per attestare l&#8217;autenticit\u00e0 della firma, la carica in cui ha agito la persona che ha firmato il documento e, se necessario, l&#8217;autenticit\u00e0 del sigillo o del timbro apposto sulla firma \u00e8 l&#8217;aggiunta del certificato descritto nell&#8217;articolo 4, rilasciato dall&#8217;autorit\u00e0 competente dello Stato da cui proviene il documento.<\/p>\n<p>Tuttavia, l&#8217;adempimento delle formalit\u00e0 menzionate nel paragrafo precedente non pu\u00f2 essere richiesto se le leggi, i regolamenti o la prassi in vigore nello Stato in cui il documento \u00e8 stato emesso, oppure un accordo tra due o pi\u00f9 Stati contraenti, le hanno abolite o semplificate, oppure esonerano il documento stesso dalla legalizzazione.<\/p>\n<p><b>Articolo 4<\/b><\/p>\n<p>Il certificato di cui al primo paragrafo dell&#8217;articolo 3 \u00e8 apposto sul documento stesso o su un \u00abfoglio aggiuntivo\u00bb; \u00e8 redatto secondo il modello allegato alla presente Convenzione.<\/p>\n<p>Tuttavia, pu\u00f2 essere redatto nella lingua ufficiale dell&#8217;autorit\u00e0 che lo rilascia. I termini standard in esso contenuti possono anche essere in un&#8217;altra lingua. Il titolo \u00abApostille (Convenzione del 5 ottobre 1961)\u00bb deve essere in lingua francese.<\/p>\n<p><b>Articolo 5<\/b><\/p>\n<p>Il certificato \u00e8 rilasciato su richiesta della persona che ha firmato il documento o di qualsiasi presentatore.Se compilato correttamente, esso attesta l&#8217;autenticit\u00e0 della firma, la qualifica in cui ha agito la persona che ha firmato il documento e, se del caso, l&#8217;autenticit\u00e0 del sigillo o del timbro apposti sul documento.<\/p>\n<p>La firma, il sigillo e il timbro sul certificato sono esenti da qualsiasi altra certificazione.<\/p>\n<p><b>Articolo 6<\/b><\/p>\n<p>Ciascuno Stato contraente designa, in base alla propria funzione ufficiale, le autorit\u00e0 competenti a rilasciare il certificato di cui al primo paragrafo dell&#8217;articolo 3.<\/p>\n<p>Esso notifica tale designazione al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di adesione o della propria dichiarazione di estensione. Esso notifica altres\u00ec qualsiasi modifica delle autorit\u00e0 designate.<\/p>\n<p><b>Articolo 7<\/b><\/p>\n<p>Ciascuna delle autorit\u00e0 designate ai sensi dell&#8217;articolo 6 deve tenere un registro o uno schedario in cui annota i certificati rilasciati, indicando:<\/p>\n<p>a) il numero e la data del certificato,<\/p>\n<p>b) il nome della persona che ha firmato l&#8217;atto pubblico e la qualifica in cui essa ha agito, oppure, per gli atti non firmati, il nome dell&#8217;autorit\u00e0 che ha apposto il sigillo o il timbro.<\/p>\n<p>Su richiesta dell&#8217;interessato, l&#8217;autorit\u00e0 che ha rilasciato il certificato verifica la corrispondenza delle informazioni in esso contenute con i dati del registro o dello schedario.<\/p>\n<p><b>Articolo 8<\/b><\/p>\n<p>Qualora un trattato, una convenzione o un accordo tra due o pi\u00f9 Stati contraenti contenga disposizioni che subordinano l&#8217;adempimento di determinate formalit\u00e0 all&#8217;autenticazione della firma, del sigillo o del timbro, la presente Convenzione prevale su tali disposizioni solo se tali formalit\u00e0 sono pi\u00f9 rigorose di quelle menzionate negli articoli 3 e 4.<\/p>\n<p><b>Articolo 9<\/b><\/p>\n<p>Ciascuno Stato contraente adotta le misure necessarie per impedire che i propri agenti diplomatici o consolari effettuino la legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione prevede un&#8217;esenzione.<\/p>\n<p><b>Articolo 10<\/b><\/p>\n<p>La presente Convenzione \u00e8 aperta alla firma degli Stati rappresentati alla nona sessione della Conferenza dell&#8217;Aja di diritto internazionale privato, nonch\u00e9 dell&#8217;Islanda, dell&#8217;Irlanda, del Liechtenstein e della Turchia. Essa \u00e8 soggetta a ratifica, e gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.<\/p>\n<p><b>Articolo 11<\/b>La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica di cui al secondo paragrafo dell&#8217;articolo 10.<\/p>\n<p>La Convenzione entra in vigore per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il sessantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica.<\/p>\n<p><b>Articolo 12<\/b><\/p>\n<p>Ogni Stato non menzionato all&#8217;articolo 10 pu\u00f2 aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore conformemente al primo paragrafo dell&#8217;articolo 11. Lo strumento di adesione \u00e8 depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.<\/p>\n<p>Tale adesione ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e quegli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni alla sua adesione entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui alla lettera d) dell&#8217;articolo 15. Ogni obiezione deve essere comunicata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.<\/p>\n<p>La Convenzione entra in vigore nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati che non hanno sollevato obiezioni alla sua adesione il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di sei mesi di cui al paragrafo precedente.<\/p>\n<p><b>Articolo 13<\/b><\/p>\n<p>Ogni Stato pu\u00f2, al momento della firma, della ratifica o dell&#8217;adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutti i territori di cui assume la responsabilit\u00e0 delle relazioni internazionali, o a uno o pi\u00f9 di essi. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato interessato.<\/p>\n<p>In qualsiasi momento successivo, tali estensioni devono essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.<\/p>\n<p>Quando una dichiarazione di estensione \u00e8 fatta da uno Stato che ha firmato e ratificato la Convenzione, essa entra in vigore per i territori interessati conformemente all&#8217;articolo 11. Quando una dichiarazione di estensione \u00e8 fatta da uno Stato aderente, la Convenzione entra in vigore per i territori interessati conformemente all&#8217;articolo 12.<\/p>\n<p><b>Articolo 14<\/b><\/p>\n<p>La presente Convenzione rimane in vigore per cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente al primo paragrafo dell&#8217;articolo 11, anche per gli Stati che l&#8217;hanno ratificata o vi hanno aderito successivamente.Se non vi \u00e8 stata denuncia, la Convenzione si rinnova tacitamente ogni cinque anni.<\/p>\n<p>Ogni denuncia deve essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza del periodo quinquennale.<\/p>\n<p>Essa pu\u00f2 essere limitata ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.<\/p>\n<p>La denuncia avr\u00e0 effetto solo nei confronti dello Stato che l&#8217;ha notificata. La Convenzione rimane in vigore per gli altri Stati contraenti.<\/p>\n<p><b>Articolo 15<\/b><\/p>\n<p>Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifica agli Stati indicati nell&#8217;articolo 10 e agli Stati che hanno aderito ai sensi dell&#8217;articolo 12 quanto segue:<\/p>\n<p>a) le notifiche di cui al secondo paragrafo dell&#8217;articolo 6;<\/p>\n<p>b) le firme e le ratifiche di cui all&#8217;articolo 10;<\/p>\n<p>c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi del primo paragrafo dell&#8217;articolo 11;<\/p>\n<p>d) le adesioni e le obiezioni di cui all&#8217;articolo 12, nonch\u00e9 la data in cui tali adesioni entrano in vigore;<\/p>\n<p>e) le estensioni di cui all&#8217;articolo 13 e la data della loro entrata in vigore;<\/p>\n<p>f) le denunce di cui al terzo paragrafo dell&#8217;articolo 14.<\/p>\n<p>In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.<\/p>\n<p>Fatto all&#8217;Aja il 5 ottobre 1961 in lingua francese e inglese, il testo francese prevalendo in caso di divergenza tra i due testi, in un unico esemplare che sar\u00e0 depositato negli archivi del governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sar\u00e0 trasmessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati rappresentati alla nona sessione della Conferenza dell&#8217;Aja di diritto internazionale privato, nonch\u00e9 all&#8217;Islanda, all&#8217;Irlanda, al Liechtenstein e alla Turchia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Testo della Convenzione dell&#8217;Aia sull&#8217;Apostille (traduzione) Si tratta della convenzione adottata nel 1961, che abolisce l&#8217;obbligo di legalizzazione dei documenti ufficiali stranieri per i paesi membri della Convenzione. 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