{"id":13,"date":"2026-07-11T18:16:40","date_gmt":"2026-07-11T15:16:40","guid":{"rendered":"https:\/\/apostille.expert\/it\/convenzione-dellaia-del-1961\/"},"modified":"2026-07-27T07:14:14","modified_gmt":"2026-07-27T04:14:14","slug":"convenzione-dellaia-del-1961","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/apostille.expert\/it\/convenzione-dellaia-del-1961\/","title":{"rendered":"Convenzione dell&#8217;Aia del 1961"},"content":{"rendered":"<h2><strong>Testo della Convenzione dell&#8217;Aia sull&#8217;Apostille (traduzione)<\/strong><\/h2>\n<h4 style=\"letter-spacing: normal;\"><\/h4>\nSi tratta della convenzione adottata nel 1961, che abolisce l&#8217;obbligo di legalizzazione dei documenti ufficiali stranieri per i paesi membri della Convenzione.\n\nL&#8217;elenco dei paesi membri della Convenzione dell&#8217;Aia \u00e8 in costante aggiornamento, include paesi di diversi continenti del pianeta e al 20 giugno 2022 conta 165 paesi. Alla Convenzione dell&#8217;Aia hanno aderito paesi di tutta Europa \u2013 occidentale e orientale.\n\nL&#8217;apostille \u00e8 stato introdotto nei paesi che hanno firmato la Convenzione sull&#8217; del 1961 in date diverse. Ogni 3-4 anni, 2-3 paesi aderiscono alla convenzione.\n\nL&#8217;ultimo paese che ha aderito alla Convenzione \u00e8 il Pakistan (al 1\u00b0 luglio 2022).\n\n<section>\n<blockquote>Secondo la Convenzione dell&#8217;Aia, l&#8217;apostille determina il grado di relativa certezza tra due paesi riguardo all&#8217;autenticit\u00e0 e all&#8217;accuratezza dei documenti tradotti.<\/blockquote>\n<\/section><!-- widget-container -->\n\nVa notato che si lavora costantemente sull&#8217;Apostille per migliorare la procedura, la sua trasparenza e l&#8217;informazione della popolazione dei paesi facenti parte della convenzione.\n\nIn particolare, l&#8217;ultima riunione della Commissione speciale sull&#8217;applicazione pratica dell&#8217;Apostille si \u00e8 tenuta dal 5 all&#8217;8 ottobre 2021. Una delle questioni esaminate dalla commissione \u00e8 stato il formato degli apostilli multilingue.\n<h2><strong>Testo della convenzione sull&#8217;Apostille<\/strong><\/h2>\n<b>CONVENZIONE CHE ABOLISCE L&#8217;OBBLIGO DI LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI STRANIERI<\/b>\n\n(Conclusa il 5 ottobre 1961)\n\nGli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderando abolire l&#8217;obbligo della legalizzazione diplomatica o consolare dei documenti ufficiali stranieri,\n\nHanno deciso di concludere a tal fine una Convenzione e hanno concordato le seguenti disposizioni:\n\n<b>Articolo 1<\/b>\n\nLa presente Convenzione si applica ai documenti ufficiali che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e devono essere presentati sul territorio di un altro Stato contraente.\n\nAi fini della presente Convenzione, sono considerati documenti ufficiali:\n\na) i documenti provenienti da un&#8217;autorit\u00e0 o da un funzionario connesso con i tribunali o le corti dello Stato, compresi quelli provenienti da un pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;\n\nb) i documenti amministrativi;\n\nc) i documenti notarili;d) certificati ufficiali apposti su documenti firmati da persone a titolo privato, quali certificati ufficiali di registrazione di un documento o del fatto della sua esistenza a una data determinata, nonch\u00e9 autenticazioni ufficiali e notarili delle firme.\n\nTuttavia, la presente Convenzione non si applica:\n\na) ai documenti redatti da agenti diplomatici o consolari;\n\nb) ai documenti dispositivi riguardanti direttamente operazioni commerciali o doganali.\n\n<b>Articolo 2<\/b>\n\nCiascuno Stato contraente esonera dalla legalizzazione i documenti ai quali si applica la presente Convenzione e che devono essere presentati sul suo territorio. Ai fini della presente Convenzione, per legalizzazione si intende solo la formalit\u00e0 con cui gli agenti diplomatici o consolari del paese in cui il documento deve essere presentato attestano l&#8217;autenticit\u00e0 della firma, la qualit\u00e0 in cui ha agito la persona che ha firmato il documento e, se del caso, l&#8217;identit\u00e0 del sigillo o del timbro di cui \u00e8 munito.\n\n<b>Articolo 3<\/b>\n\nL&#8217;unica formalit\u00e0 che pu\u00f2 essere richiesta per attestare l&#8217;autenticit\u00e0 della firma, la carica in cui ha agito la persona che ha firmato il documento e, se necessario, l&#8217;autenticit\u00e0 del sigillo o del timbro apposto sulla firma \u00e8 l&#8217;aggiunta del certificato descritto nell&#8217;articolo 4, rilasciato dall&#8217;autorit\u00e0 competente dello Stato da cui proviene il documento.\n\nTuttavia, l&#8217;adempimento delle formalit\u00e0 menzionate nel paragrafo precedente non pu\u00f2 essere richiesto se le leggi, i regolamenti o la prassi in vigore nello Stato in cui il documento \u00e8 stato emesso, oppure un accordo tra due o pi\u00f9 Stati contraenti, le hanno abolite o semplificate, oppure esonerano il documento stesso dalla legalizzazione.\n\n<b>Articolo 4<\/b>\n\nIl certificato di cui al primo paragrafo dell&#8217;articolo 3 \u00e8 apposto sul documento stesso o su un \u00abfoglio aggiuntivo\u00bb; \u00e8 redatto secondo il modello allegato alla presente Convenzione.\n\nTuttavia, pu\u00f2 essere redatto nella lingua ufficiale dell&#8217;autorit\u00e0 che lo rilascia. I termini standard in esso contenuti possono anche essere in un&#8217;altra lingua. Il titolo \u00abApostille (Convenzione del 5 ottobre 1961)\u00bb deve essere in lingua francese.\n\n<b>Articolo 5<\/b>\n\nIl certificato \u00e8 rilasciato su richiesta della persona che ha firmato il documento o di qualsiasi presentatore.Se compilato correttamente, esso attesta l&#8217;autenticit\u00e0 della firma, la qualifica in cui ha agito la persona che ha firmato il documento e, se del caso, l&#8217;autenticit\u00e0 del sigillo o del timbro apposti sul documento.\n\nLa firma, il sigillo e il timbro sul certificato sono esenti da qualsiasi altra certificazione.\n\n<b>Articolo 6<\/b>\n\nCiascuno Stato contraente designa, in base alla propria funzione ufficiale, le autorit\u00e0 competenti a rilasciare il certificato di cui al primo paragrafo dell&#8217;articolo 3.\n\nEsso notifica tale designazione al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di adesione o della propria dichiarazione di estensione. Esso notifica altres\u00ec qualsiasi modifica delle autorit\u00e0 designate.\n\n<b>Articolo 7<\/b>\n\nCiascuna delle autorit\u00e0 designate ai sensi dell&#8217;articolo 6 deve tenere un registro o uno schedario in cui annota i certificati rilasciati, indicando:\n\na) il numero e la data del certificato,\n\nb) il nome della persona che ha firmato l&#8217;atto pubblico e la qualifica in cui essa ha agito, oppure, per gli atti non firmati, il nome dell&#8217;autorit\u00e0 che ha apposto il sigillo o il timbro.\n\nSu richiesta dell&#8217;interessato, l&#8217;autorit\u00e0 che ha rilasciato il certificato verifica la corrispondenza delle informazioni in esso contenute con i dati del registro o dello schedario.\n\n<b>Articolo 8<\/b>\n\nQualora un trattato, una convenzione o un accordo tra due o pi\u00f9 Stati contraenti contenga disposizioni che subordinano l&#8217;adempimento di determinate formalit\u00e0 all&#8217;autenticazione della firma, del sigillo o del timbro, la presente Convenzione prevale su tali disposizioni solo se tali formalit\u00e0 sono pi\u00f9 rigorose di quelle menzionate negli articoli 3 e 4.\n\n<b>Articolo 9<\/b>\n\nCiascuno Stato contraente adotta le misure necessarie per impedire che i propri agenti diplomatici o consolari effettuino la legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione prevede un&#8217;esenzione.\n\n<b>Articolo 10<\/b>\n\nLa presente Convenzione \u00e8 aperta alla firma degli Stati rappresentati alla nona sessione della Conferenza dell&#8217;Aja di diritto internazionale privato, nonch\u00e9 dell&#8217;Islanda, dell&#8217;Irlanda, del Liechtenstein e della Turchia. Essa \u00e8 soggetta a ratifica, e gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.\n\n<b>Articolo 11<\/b>La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica di cui al secondo paragrafo dell&#8217;articolo 10.\n\nLa Convenzione entra in vigore per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il sessantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica.\n\n<b>Articolo 12<\/b>\n\nOgni Stato non menzionato all&#8217;articolo 10 pu\u00f2 aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore conformemente al primo paragrafo dell&#8217;articolo 11. Lo strumento di adesione \u00e8 depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.\n\nTale adesione ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e quegli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni alla sua adesione entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui alla lettera d) dell&#8217;articolo 15. Ogni obiezione deve essere comunicata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.\n\nLa Convenzione entra in vigore nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati che non hanno sollevato obiezioni alla sua adesione il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di sei mesi di cui al paragrafo precedente.\n\n<b>Articolo 13<\/b>\n\nOgni Stato pu\u00f2, al momento della firma, della ratifica o dell&#8217;adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutti i territori di cui assume la responsabilit\u00e0 delle relazioni internazionali, o a uno o pi\u00f9 di essi. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato interessato.\n\nIn qualsiasi momento successivo, tali estensioni devono essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.\n\nQuando una dichiarazione di estensione \u00e8 fatta da uno Stato che ha firmato e ratificato la Convenzione, essa entra in vigore per i territori interessati conformemente all&#8217;articolo 11. Quando una dichiarazione di estensione \u00e8 fatta da uno Stato aderente, la Convenzione entra in vigore per i territori interessati conformemente all&#8217;articolo 12.\n\n<b>Articolo 14<\/b>\n\nLa presente Convenzione rimane in vigore per cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente al primo paragrafo dell&#8217;articolo 11, anche per gli Stati che l&#8217;hanno ratificata o vi hanno aderito successivamente.Se non vi \u00e8 stata denuncia, la Convenzione si rinnova tacitamente ogni cinque anni.\n\nOgni denuncia deve essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza del periodo quinquennale.\n\nEssa pu\u00f2 essere limitata ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.\n\nLa denuncia avr\u00e0 effetto solo nei confronti dello Stato che l&#8217;ha notificata. La Convenzione rimane in vigore per gli altri Stati contraenti.\n\n<b>Articolo 15<\/b>\n\nIl Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifica agli Stati indicati nell&#8217;articolo 10 e agli Stati che hanno aderito ai sensi dell&#8217;articolo 12 quanto segue:\n\na) le notifiche di cui al secondo paragrafo dell&#8217;articolo 6;\n\nb) le firme e le ratifiche di cui all&#8217;articolo 10;\n\nc) la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi del primo paragrafo dell&#8217;articolo 11;\n\nd) le adesioni e le obiezioni di cui all&#8217;articolo 12, nonch\u00e9 la data in cui tali adesioni entrano in vigore;\n\ne) le estensioni di cui all&#8217;articolo 13 e la data della loro entrata in vigore;\n\nf) le denunce di cui al terzo paragrafo dell&#8217;articolo 14.\n\nIn fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.\n\nFatto all&#8217;Aja il 5 ottobre 1961 in lingua francese e inglese, il testo francese prevalendo in caso di divergenza tra i due testi, in un unico esemplare che sar\u00e0 depositato negli archivi del governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sar\u00e0 trasmessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati rappresentati alla nona sessione della Conferenza dell&#8217;Aja di diritto internazionale privato, nonch\u00e9 all&#8217;Islanda, all&#8217;Irlanda, al Liechtenstein e alla Turchia.\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><em>BUSINESS LIGA SRL \u00b7 apostille.expert \u00b7 +373 67 666 333<\/em><\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Testo della Convenzione dell&#8217;Aia sull&#8217;Apostille (traduzione) Si tratta della convenzione adottata nel 1961, che abolisce l&#8217;obbligo di legalizzazione dei documenti ufficiali stranieri per i paesi membri della Convenzione. 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